Art. 14

In vigore dal 17 mag 2006
Fermo restando l', paragrafo 3, gli Stati membri mantengono o introducono misure protettive più rigorose in conformità delle procedure individuate nell'articolo 95 del trattato in relazione agli del presente regolamento, o nell'articolo 176 del trattato in relazione ad altri articoli del presente regolamento.
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