Art. 11
In vigore dal 17 mag 2006
Ferma restando la legislazione comunitaria pertinente, in particolare le norme comunitarie sugli aiuti di Stato e la direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (20), gli Stati membri possono promuovere l'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che utilizzano alternative ai gas ad elevato potenziale di riscaldamento globale e che siano efficienti, innovativi e che riducano ulteriormente l'impatto climatico.
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