Art. 10
Riesame
In vigore dal 17 mag 2006
Riesame
1. In base ai progressi realizzati per il contenimento o la sostituzione dei gas fluorurati ad effetto serra negli impianti di condizionamento dell'aria, eccetto quelli di cui sono muniti gli autoveicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (19), e contenuti negli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto, la Commissione riesamina il presente regolamento e pubblica una relazione entro il 31 dicembre 2007 al più tardi. Se del caso, accompagna tale relazione con proposte legislative entro il 31 dicembre 2008 nell'intento di applicare le disposizioni di cui all' agli impianti di condizionamento dell'aria diversi da quelli di cui sono muniti i veicoli di cui alla direttiva 70/156/CEE e gli impianti di refrigerazione usati in tutte le modalità di trasporto.
2. Entro il 4 luglio 2011 la Commissione pubblica una relazione basata sull'esperienza acquisita a seguito dell'applicazione del presente regolamento. In particolare, la relazione:
a)
esamina l'impatto delle disposizioni sulle emissioni effettive e previste di gas fluorurati ad effetto serra e l'efficacia di tali disposizioni sotto il profilo dei costi;
b)
valuta, alla luce delle future relazioni di valutazione dell'IPCC, se occorra aggiungere all'allegato I altri gas fluorurati ad effetto serra;
c)
valuta i programmi di formazione e certificazione istituiti dagli Stati membri ai sensi dell', paragrafo 2;
d)
esamina la necessità di norme comunitarie sul controllo delle emissioni di gas fluorurati ad effetto serra provenienti da prodotti e apparecchiature, in particolare per quanto riguarda la schiuma, ivi comprese le prescrizioni tecniche relative alla progettazione di prodotti ed apparecchiature;
e)
valuta l'efficacia delle misure di contenimento realizzate dagli operatori di cui all' e valuta se si possono fissare tassi di perdita massimi per le installazioni;
f)
valuta, proponendone un'eventuale modifica, le disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni di cui all', paragrafo 1, in particolare il limite di una tonnellata annua e la necessità che le autorità competenti comunichino periodicamente alla Commissione le emissioni previste sulla base di campioni rappresentativi per migliorare l'applicazione pratica di dette disposizioni in materia di comunicazione;
g)
esamina la necessità di elaborare e diffondere note informative sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per prevenire e ridurre al minimo le emissioni di gas fluorurati ad effetto serra;
h)
fornisce una panoramica generale che abbraccia lo sviluppo, sia in seno alla Comunità che a livello internazionale, della tecnologia, in particolare per quanto riguarda le schiume, l'esperienza acquisita, gli obblighi in materia di ambiente e le eventuali ripercussioni sul funzionamento del mercato interno;
i)
valuta se la sostituzione dell'esafluoruro di zolfo nella colata in sabbia, nella colata in forma permanente e nella pressofusione sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termini di costi e, se del caso, propone una revisione dell', paragrafo 1, entro il 1o gennaio 2009; riesamina la deroga di cui all', paragrafo 1, alla luce dell'ulteriore valutazione delle alternative disponibili al 1o gennaio 2010;
j)
valuta se l'inclusione di ulteriori prodotti e apparecchiature contenenti gas fluorurati nell'allegato II sia tecnicamente fattibile e vantaggiosa in termini di costi, tenendo conto dell'efficienza sul piano energetico, e, se del caso, presenta proposte di modifica dell'allegato II al fine di includervi tali ulteriori prodotti ed apparecchiature;
k)
valuta se le disposizioni comunitarie riguardanti il potenziale di riscaldamento globale dei gas fluorurati debbano essere modificate; qualsivoglia modifica dovrebbe tener conto degli sviluppi tecnologici e scientifici e della necessità di rispettare i tempi di pianificazione della produzione industriale;
l)
valuta la necessità di ulteriori interventi da parte della Comunità e dei suoi Stati membri alla luce degli impegni internazionali esistenti e futuri relativi alla riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra.
3. Se del caso, la Commissione presenta appropriate proposte di revisione delle pertinenti disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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