Art. 13
Sanzioni
In vigore dal 17 mag 2006
Sanzioni
1. Gli Stati membri emanano norme sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantire l'applicazione di tali norme. Le sanzioni emanate sono efficaci, proporzionate e dissuasive.
2. Gli Stati membri notificano le norme sulle sanzioni alla Commissione entro il 4 luglio 2008 e provvedono a notificare immediatamente ogni successiva modifica che possa incidere sull'applicazione di dette norme.
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