Art. 9

Immissione in commercio

In vigore dal 17 mag 2006
Immissione in commercio 1.   L'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II, è vietata secondo le modalità indicate nel medesimo allegato. 2.   Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti e alle apparecchiature per i quali è dimostrato che la data di fabbricazione è precedente all'entrata in vigore del relativo divieto di immissione in commercio. 3. a) Qualora uno Stato membro, entro il 31 dicembre 2005, abbia adottato disposizioni nazionali che siano più rigorose rispetto a quelle individuate nel presente articolo, e che ricadano nel campo di applicazione del presente regolamento, relative all'immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che contengono, o il cui funzionamento si basa, su gas fluorurati ad effetto serra, lo Stato membro in questione può, fatta salva la lettera b) del presente articolo, mantenere in vigore dette disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2012. b) Lo Stato membro in questione notifica le disposizioni nazionali alla Commissione, corredandole di una giustificazione a sostegno delle scelte adottate, entro il 4 luglio 2007. Tali disposizioni devono essere compatibili con il trattato. La Commissione fornisce al comitato di cui all', paragrafo 1, le informazioni pertinenti su dette disposizioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:842:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo