Art. 7
Etichettatura
In vigore dal 17 mag 2006
Etichettatura
1. Fatte salve le disposizioni della direttiva 67/548/CEE (17) e della direttiva 1999/45/CE (18) relative all'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi, i prodotti e le apparecchiature di cui al paragrafo 2 contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono immessi in commercio solo se le denominazioni chimiche dei gas fluorurati ad effetto serra sono identificate mediante un'etichetta conforme alla nomenclatura accettata dall'industria. Tale etichetta indica chiaramente che il prodotto o l'apparecchiatura contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal protocollo di Kyoto e le relative quantità, e questo figura in modo chiaro e indelebile sul prodotto o sull'apparecchiatura, vicino ai punti di accesso per la ricarica o il recupero dei gas fluorurati ad effetto serra, o sulla parte del prodotto o dell'apparecchiatura in cui tali gas sono contenuti. I sistemi ermeticamente sigillati sono etichettati come tali.
Informazioni sui gas fluorurati ad effetto serra, compreso il loro potenziale di riscaldamento globale, sono incluse nei manuali di istruzioni forniti per tali prodotti e apparecchiature.
2. Il paragrafo 1 si applica ai seguenti tipi di prodotti e apparecchiature:
a)
prodotti e apparecchiature di refrigerazione contenenti perfluorocarburi o preparati contenenti perfluorocarburi;
b)
prodotti e apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento (diversi da quelli nei veicoli a motore), pompe di calore, sistemi di protezione antincendio, estintori, qualora il rispettivo tipo di apparecchiatura o prodotto contenga idrofluorocarburi o preparati contenenti idrofluorocarburi;
c)
commutatori contenenti esafluoruro di zolfo o preparati contenenti esafluoruro di zolfo; e
d)
tutti i contenitori per gas fluorurati ad effetto serra.
3. La forma dell'etichetta da utilizzarsi è stabilita secondo la procedura di cui all', paragrafo 2. Requisiti di etichettatura ulteriori rispetto a quelli individuati al paragrafo 1, se del caso, possono essere adottati secondo la stessa procedura. Prima di presentare una proposta al comitato di cui all', paragrafo 1, la Commissione valuta l'opportunità di includere nelle etichette ulteriori informazioni rilevanti per la tutela dell'ambiente, incluso il potenziale di riscaldamento globale, tenendo conto dei regimi di etichettatura esistenti già applicabili ai prodotti e alle apparecchiature di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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