Art. 6
Relazione
In vigore dal 17 mag 2006
Relazione
1. Entro il 31 marzo 2008 e ogni anno a seguire, ciascun produttore, importatore ed esportatore di gas fluorurati ad effetto serra comunica mediante una relazione alla Commissione, trasmettendole anche all'autorità competente dello Stato membro interessato, le informazioni indicate di seguito in riferimento all'anno civile precedente.
a)
Ogni produttore di gas fluorurati ad effetto serra che produce più di una tonnellata all'anno comunica:
—
la propria produzione totale di ciascun gas fluorurato ad effetto serra nella Comunità, indicando le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori, solventi e protezione antincendio) nelle quali prevede di utilizzare la sostanza,
—
le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha immesso in commercio nella Comunità,
—
le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra riciclato, rigenerato o distrutto.
b)
Ogni importatore che importa più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di importazione, comunica:
—
la quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra che ha importato o immesso in commercio nella Comunità, distinguendo le principali categorie di applicazioni (ad esempio impianti di condizionamento d'aria mobili, refrigerazione, climatizzazione, schiume, aerosol, apparecchiature elettriche, produzione di semiconduttori) nelle quali è previsto l'utilizzo della sostanza,
—
le quantità di ciascun gas fluorurato ad effetto serra usato che ha importato per essere riciclato, rigenerato o distrutto.
c)
Ogni esportatore che esporta più di una tonnellata all'anno di gas fluorurati ad effetto serra, compresi i produttori che svolgono anche attività di esportazione, comunica:
—
le quantità di gas fluorurati ad effetto serra che ha esportato dalla Comunità,
—
le quantità di gas fluorurati ad effetto serra usati che ha esportato per essere riciclati, rigenerati o distrutti.
2. Entro il 4 luglio 2007 la Commissione determina il formato delle relazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2.
3. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni che le sono comunicate.
4. Gli Stati membri istituiscono sistemi di comunicazione delle informazioni per i settori pertinenti contemplati dal presente regolamento, al fine di acquisire, nella misura possibile, dati sulle emissioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:842:oj#art-6