Art. 4

Recupero

In vigore dal 17 mag 2006
Recupero 1.   Gli operatori dei seguenti tipi di apparecchiature fisse hanno la responsabilità di predisporre il corretto recupero dei gas fluorurati ad effetto serra da parte di personale certificato che soddisfi i requisiti di cui all', al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione: a) circuiti di raffreddamento di apparecchiature di refrigerazione, di condizionamento d'aria e di pompe di calore; b) apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; c) impianti di protezione antincendio ed estintori; e d) commutatori ad alta tensione. 2.   Quando un contenitore per gas fluorurati ad effetto serra ricaricabile o non ricaricabile è giunto a fine vita, la persona che lo ha utilizzato a scopo di trasporto o stoccaggio ha la responsabilità di predisporre il corretto recupero di eventuali gas residui in esso contenuti, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. 3.   I gas fluorurati ad effetto serra contenuti in altri prodotti e apparecchiature, comprese le apparecchiature mobili, tranne se usate per le operazioni militari, per quanto ciò sia tecnicamente fattibile e non comporti costi sproporzionati, sono recuperati da personale adeguatamente qualificato, al fine di assicurarne il riciclaggio, la rigenerazione o la distruzione. 4.   Il recupero, a scopo di riciclaggio, rigenerazione o distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, ai sensi dei paragrafi da 1 a 3, è effettuato prima della distruzione definitiva dell'apparecchiatura e, se del caso, durante la sua riparazione e manutenzione.
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