Art. 2

Definizioni

In vigore dal 17 mag 2006
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: 1) «gas fluorurati ad effetto serra», gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l'esafluoruro di zolfo (SF6) quali elencati nell'allegato I nonché i preparati contenenti tali sostanze, ma escluse le sostanze controllate ai sensi del regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (13); 2) «idrofluorocarburo», un composto organico formato da carbonio, idrogeno e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio; 3) «perfluorocarburo», un composto organico formato unicamente da carbonio e fluoro, in cui la molecola non ha più di sei atomi di carbonio; 4) «potenziale di riscaldamento globale», il potenziale di riscaldamento climatico di un gas fluorurato ad effetto serra rispetto a quello dell'anidride carbonica. Il potenziale di riscaldamento globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas rispetto ad un chilogrammo di CO2. I dati relativi al GWP elencati nell'allegato I sono quelli pubblicati nella terza relazione di valutazione (TAR) adottata dal Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici («Valori 2001 IPCC GWP») (14); 5) «preparato», ai fini degli obblighi imposti dal presente regolamento, esclusa la distruzione, una miscela composta da due o più sostanze di cui almeno una sia un gas fluorurato ad effetto serra, eccetto quando il potenziale di riscaldamento globale complessivo del preparato è inferiore a 150. Il potenziale di riscaldamento globale (15) del preparato è determinato conformemente alla parte 2 dell'allegato I; 6) «operatore», una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell'operatore; 7) «immissione in commercio», la fornitura o messa a disposizione a terzi, per la prima volta nella Comunità, contro pagamento o gratuitamente, di prodotti o apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra, o il cui funzionamento dipende da tali gas, e comprende l'importazione nel territorio doganale della Comunità; 8) «uso», l'impiego di gas fluorurati ad effetto serra nella produzione, ricarica, riparazione o manutenzione di prodotti e apparecchiature disciplinati dal presente regolamento; 9) «pompa di calore», un dispositivo o impianto che estrae calore a bassa temperatura da aria, acqua o terra e fornisce calore; 10) «sistema di rilevamento delle perdite», un dispositivo tarato meccanico, elettrico o elettronico per il rilevamento delle perdite di gas fluorurati ad effetto serra che avverta l'operatore in caso di perdita; 11) «sistema ermeticamente sigillato», un sistema in cui tutte le parti contenenti refrigerante sono solidamente fissate mediante saldatura, brasatura o altra connessione permanente analoga, che può comprendere punti di accesso e valvole sigillati o protetti per garantire una riparazione o uno smaltimento adeguati che abbiano un comprovato tasso di perdita inferiore a tre grammi annui sotto una pressione di almeno un quarto della pressione massima consentita; 12) «contenitore», un prodotto destinato principalmente al trasporto o allo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra; 13) «contenitore non ricaricabile», un contenitore progettato per non essere ricaricato e utilizzato per la riparazione, la manutenzione o il riempimento di apparecchiature di refrigerazione, condizionamento d'aria o pompe di calore o dei sistemi di protezione antincendio o interruttori ad alta tensione, o nello stoccaggio o nel trasporto di solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra; 14) «recupero», la raccolta e lo stoccaggio di gas fluorurati ad effetto serra provenienti, per esempio, da macchine, apparecchiature e contenitori; 15) «riciclaggio», il riutilizzo di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato previa effettuazione di un processo di depurazione di base; 16) «rigenerazione», il ritrattamento di un gas fluorurato ad effetto serra recuperato allo scopo di raggiungere un determinato standard di rendimento; 17) «distruzione», il processo tramite il quale tutto un gas fluorurato ad effetto serra o la maggior parte dello stesso viene permanentemente trasformato o decomposto in una o più sostanze stabili che non sono gas fluorurati ad effetto serra; 18) «applicazione o apparecchiatura fissa», un'applicazione o apparecchiatura che di norma non è in movimento durante il suo funzionamento; 19) «aerosol a fini ludico-decorativi», aerosol immessi sul mercato e destinati a essere venduti al pubblico a scopi di scherzo e di decorazione quali elencati nell'allegato della direttiva 94/48/CE (16).
Storico versioni

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