Art. 5
Estensione a paesi meno sviluppati e in via di sviluppo che non sono membri dell'OMC
In vigore dal 17 mag 2006
Estensione a paesi meno sviluppati e in via di sviluppo che non sono membri dell'OMC
Ai paesi importatori ammissibili ai sensi dell' che non sono membri dell'OMC si applicano le seguenti disposizioni:
a)
il paese importatore effettua la notifica di cui all', paragrafo 1, direttamente alla Commissione;
b)
nella notifica di cui all', paragrafo 1, il paese importatore dichiara che utilizzerà il sistema per affrontare problemi di salute pubblica e non quale strumento per perseguire obiettivi di politica industriale o commerciale e che adotterà le misure di cui al paragrafo 4 della decisione;
c)
l'autorità competente può, su richiesta del titolare dei diritti o di propria iniziativa, qualora il diritto nazionale la autorizzi ad agire di propria iniziativa, porre termine ad una licenza obbligatoria concessa a norma del presente articolo se il paese importatore non ha assolto gli obblighi di cui alla lettera b). Prima di porre termine ad una licenza obbligatoria, l'autorità competente tiene conto di eventuali pareri espressi dagli organi di cui all', paragrafo 3, lettera f).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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