Art. 3

Autorità competente

In vigore dal 17 mag 2006
Autorità competente L'autorità competente quale definita all', punto 4, è quella che ha competenza per la concessione di licenze obbligatorie in virtù del diritto nazionale dei brevetti, fatte salve disposizioni contrarie dello Stato membro. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'autorità competente designata quale definita all', punto 4. Le notifiche saranno pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
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