Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 17 mag 2006
Campo di applicazione Il presente regolamento stabilisce una procedura di concessione di licenze obbligatorie per brevetti e certificati complementari di protezione concernenti la fabbricazione e la vendita di prodotti farmaceutici, se questi prodotti sono destinati all'esportazione verso paesi importatori ammissibili che ne hanno bisogno per affrontare problemi di salute pubblica. Gli Stati membri concedono la licenza obbligatoria a qualunque soggetto presenti una domanda conformemente all' e fatte salve le condizioni stabilite agli articoli da 6 a 10.
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Campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2006/816) — Testo vigente | Portale Normativo