Art. 4

Paesi importatori ammissibili

In vigore dal 17 mag 2006
Paesi importatori ammissibili È considerato come paese importatore ammissibile: a) qualunque paese meno avanzato che figuri come tale nell'elenco delle Nazioni Unite; b) qualunque membro dell'OMC, che non sia un paese meno avanzato ai sensi della lettera a), che abbia notificato al Consiglio TRIPS la sua intenzione di utilizzare il sistema in quanto importatore, compresa l'indicazione dell'intenzione di utilizzare il sistema nella sua totalità o in modo limitato; c) qualunque paese che non è membro dell'OMC ma che figura nell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo dell'OCSE dei paesi a basso reddito aventi un PNL pro capite inferiore a 745 USD e che abbia notificato alla Commissione la propria intenzione di utilizzare il sistema in quanto importatore, compresa l'indicazione dell'intenzione di utilizzare il sistema nella sua totalità o in modo limitato. Tuttavia, qualunque membro dell'OMC che abbia dichiarato all'OMC che non utilizzerà il sistema in quanto membro importatore non è considerato come un paese importatore ammissibile.
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Paesi importatori ammissibili (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/816) — Testo vigente | Portale Normativo