Art. 8
In vigore dal 12 mag 2006
1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a)
nella casella 8, il paese d'origine;
b)
nella casella 16, uno dei codici NC di cui all';
c)
nella casella 20, perlomeno una delle diciture di cui all'allegato V.
2. La validità dei titoli d’importazione è di 120 giorni a decorrere dalla data del rilascio effettivo ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000. I titoli non sono comunque validi dopo il 30 giugno 2007.
3. In applicazione dell'articolo 50, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000, per tutte le quantità importate eccedenti il quantitativo indicato nel titolo d'importazione viene riscosso il dazio doganale intero applicabile il giorno dell'immissione in libera pratica.
Storico versioni
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