Art. 5
In vigore dal 12 mag 2006
1. Le domande di diritti d’importazione per la fabbricazione di prodotti A o prodotti B sono espresse in equivalente carni non disossate.
Ai fini del presente paragrafo, 100 kg di carni bovine non disossate equivalgono a 77 kg di carni bovine disossate.
2. Le domande di diritti d'importazione per la fabbricazione di prodotti A o di prodotti B devono pervenire all'autorità competente:
a)
entro e non oltre le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del secondo venerdì successivo alla data di pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, per le domande relative al primo sottoperiodo di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b), punto i);
b)
entro e non oltre le ore 13.00 (ora di Bruxelles) del 12 gennaio 2007, per le domande relative al secondo sottoperiodo di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii).
3. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il secondo venerdì successivo allo scadere dei rispettivi termini di presentazione delle domande di cui al paragrafo 2, un elenco dei richiedenti e dei quantitativi richiesti per ciascuna delle due categorie, nonché i numeri di riconoscimento degli stabilimenti di trasformazione interessati.
Tutte le comunicazioni, comprese quelle negative, sono trasmesse per fax o posta elettronica, utilizzando i moduli che figurano negli allegati II e III del presente regolamento.
4. La Commissione decide quanto prima in che misura dar seguito alle domande e fissa, se necessario, una percentuale di riduzione dei quantitativi richiesti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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