Art. 6

In vigore dal 12 mag 2006
1.   Le importazioni di carni bovine congelate per le quali sono stati assegnati diritti d’importazione in applicazione dell’, paragrafo 4, sono subordinate alla presentazione di un titolo d’importazione. 2.   Per quanto riguarda la cauzione di cui all’, paragrafo 2, la domanda di titoli d’importazione per quantitativi equivalenti ai diritti d’importazione assegnati costituisce un’esigenza principale ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85. Se in applicazione dell', paragrafo 4, la Commissione fissa una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati. 3.   I trasformatori sono autorizzati a ricevere titoli d'importazione per i quantitativi equivalenti ai diritti loro assegnati. La domanda di titolo può essere presentata esclusivamente: a) nello Stato membro in cui è stata presentata la domanda di diritti d'importazione; b) da parte o per conto di trasformatori ai quali sono stati assegnati diritti d'importazione. 4.   All’atto dell’importazione viene depositata presso l’autorità competente una cauzione atta a garantire che il trasformatore al quale sono stati assegnati i diritti d’importazione trasformi l’intero quantitativo di carni importate nei prodotti finiti previsti e nel suo stabilimento, specificato nella domanda di titolo, entro tre mesi dalla data d’importazione. Gli importi della cauzione sono stabiliti nell’allegato IV.
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