Art. 3

In vigore dal 12 mag 2006
1.   Il quantitativo globale di cui all’ è suddiviso in due parti e ripartito come segue: a) 43 000 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti A, di cui: i) 30 000 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006; ii) 13 000 tonnellate per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007; b) 11 703 tonnellate di carni bovine congelate per la fabbricazione di prodotti B, di cui: i) 8 200 tonnellate per il periodo dal 1o luglio 2006 al 31 dicembre 2006; ii) 3 503 tonnellate per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007. 2.   Il contingente reca i numeri d’ordine seguenti: — 09.4057 per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera a), — 09.4058 per i quantitativi di cui al paragrafo 1, lettera b). 3.   I dazi doganali da applicare all’importazione di carni bovine congelate nell’ambito del contingente sono indicati nell’allegato I.
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