Art. 4
In vigore dal 12 mag 2006
1. Possono presentare, o fare presentare per proprio conto, una domanda di diritti d’importazione esclusivamente stabilimenti di trasformazione riconosciuti in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2005 un’attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine.
Fatta salva l’entrata in vigore del trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea il 1o gennaio 2007, possono presentare una domanda di diritti d’importazione per i quantitativi disponibili nel secondo sottoperiodo del contingente di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii), gli stabilimenti di trasformazione dei suddetti paesi, riconosciuti in conformità dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 854/2004 ai fini dell’esportazione nella Comunità e che hanno svolto almeno una volta dal 1o luglio 2005 un’attività nel settore della produzione di prodotti trasformati contenenti carni bovine.
Per ciascun quantitativo di cui all', paragrafo 1, può essere accettata una sola domanda di diritti d'importazione per ogni stabilimento di trasformazione riconosciuto, nei limiti del 10 % di ciascun quantitativo disponibile.
Le domande di diritti d’importazione possono essere presentate soltanto nello Stato membro in cui il trasformatore è registrato ai fini dell’IVA.
2. All’atto della presentazione della domanda di diritti d’importazione, è depositata una cauzione pari a 6 EUR/100 kg.
3. Le prove del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, primo e secondo comma, sono presentate assieme alla domanda di diritti d’importazione.
L’autorità nazionale competente stabilisce le prove documentali con cui può essere comprovato il rispetto delle suddette condizioni.
Tuttavia, gli operatori che abbiano presentato tali prove assieme alla domanda di diritti di importazione relativa ai quantitativi disponibili per il primo sottoperiodo del presente contingente, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto i) e lettera b), punto i), sono esonerati dall’obbligo di presentare le stesse prove per le domande di diritti di importazione relative ai quantitativi disponibili per il secondo sottoperiodo del presente contingente, di cui all’, paragrafo 1, lettera a), punto ii) e lettera b), punto ii).
Storico versioni
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