Art. 15
Esecuzione dei controlli
In vigore dal 15 mar 2006
Esecuzione dei controlli
1. Il controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 13 è eseguito dalle guardie di frontiera ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e alla legislazione nazionale.
Nell’esecuzione di tale controllo di frontiera le guardie di frontiera conservano il potere di avviare azioni penali conferito loro dalla legislazione nazionale e che esula dal campo di applicazione del presente regolamento.
Gli Stati membri assicurano che le guardie di frontiera siano professionisti specializzati e debitamente formati. Gli Stati membri incoraggiano le guardie di frontiera ad apprendere le lingue, in particolare quelle necessarie per l’esercizio delle loro funzioni.
2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera in base alla rispettiva legislazione nazionale, a norma dell’.
3. Ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera, ciascuno Stato membro garantisce una cooperazione stretta e permanente tra i servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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