Art. 14
Personale e risorse per il controllo di frontiera
In vigore dal 15 mar 2006
Personale e risorse per il controllo di frontiera
Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 6 a 13 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.
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