Art. 14

Personale e risorse per il controllo di frontiera

In vigore dal 15 mar 2006
Personale e risorse per il controllo di frontiera Gli Stati membri predispongono personale e risorse appropriati e sufficienti per effettuare il controllo di frontiera alle frontiere esterne a norma degli articoli da 6 a 13 in modo da garantire un livello efficace, elevato ed uniforme di controllo alle frontiere esterne.
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Personale e risorse per il controllo di frontiera (Art. 14 Regolamento (UE) 2006/562) — Testo vigente | Portale Normativo