Art. 16

Cooperazione tra gli Stati membri

In vigore dal 15 mar 2006
Cooperazione tra gli Stati membri 1.   Gli Stati membri si prestano assistenza e assicurano tra loro una cooperazione stretta e permanente ai fini di un’esecuzione efficace del controllo di frontiera a norma degli articoli da 6 a 15. Essi si scambiano tutte le informazioni utili. 2.   La cooperazione operativa tra Stati membri nella gestione delle frontiere esterne è coordinata dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri (di seguito «l’Agenzia»), istituita dal regolamento (CE) n. 2007/2004. 3.   Fatte salve le competenze dell’Agenzia, gli Stati membri possono continuare la cooperazione operativa con altri Stati membri e/o paesi terzi alle frontiere esterne, compreso lo scambio di ufficiali di collegamento, laddove tale cooperazione integri l’azione dell’Agenzia stessa. Gli Stati membri si astengono da qualsiasi attività che possa mettere a repentaglio il funzionamento dell’Agenzia o il raggiungimento dei suoi obiettivi. Gli Stati membri riferiscono all’Agenzia su tale cooperazione operativa di cui al primo comma. 4.   Gli Stati membri provvedono alla formazione sulle norme in materia di controllo di frontiera e sui diritti fondamentali. Al riguardo si tiene conto delle norme comuni di formazione definite e ulteriormente sviluppate dall’Agenzia.
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