Art. 17
Controllo congiunto
In vigore dal 15 mar 2006
Controllo congiunto
1. Gli Stati membri che non applicano l’ alle frontiere terrestri comuni possono, fino alla data di applicazione del suddetto articolo, effettuare un controllo congiunto di tali frontiere comuni, nel qual caso una persona può essere fermata una sola volta ai fini dell’effettuazione delle verifiche d’ingresso e d’uscita, fatta salva la responsabilità individuale degli Stati membri derivante dagli articoli da 6 a 13.
A tal fine, gli Stati membri possono concludere tra loro accordi bilaterali.
2. Gli Stati membri informano la Commissione degli accordi conclusi a norma del paragrafo 1.
Storico versioni
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