Art. 34
Comunicazioni
In vigore dal 15 mar 2006
Comunicazioni
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a)
l’elenco dei permessi di soggiorno;
b)
l’elenco dei rispettivi valichi di frontiera;
c)
gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali;
d)
l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera;
e)
il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri.
2. La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:562:oj#art-34