Art. 34

Comunicazioni

In vigore dal 15 mar 2006
Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione: a) l’elenco dei permessi di soggiorno; b) l’elenco dei rispettivi valichi di frontiera; c) gli importi di riferimento richiesti per l’attraversamento delle loro frontiere esterne fissati ogni anno dalle autorità nazionali; d) l’elenco dei servizi nazionali competenti per il controllo di frontiera; e) il facsimile dei modelli di tessere rilasciate dai ministeri degli Affari esteri. 2.   La Commissione mette a disposizione degli Stati membri e del pubblico le informazioni che le sono state comunicate a norma del paragrafo 1, pubblicandole nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, e con ogni altro mezzo appropriato.
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