Art. 33
Comitato
In vigore dal 15 mar 2006
Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato, di seguito «il comitato».
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’ della stessa e sempreché le misure di attuazione adottate secondo tale procedura non modifichino le disposizioni fondamentali del presente regolamento.
Il periodo di cui dall’, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Fatte salve le misure di attuazione già adottate, l’applicazione delle disposizioni del presente regolamento in materia di adozione delle norme e delle decisioni tecniche secondo la procedura di cui al paragrafo 2 è sospesa quattro anni dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. Su proposta della Commissione, il Parlamento europeo e il Consiglio possono rinnovare le disposizioni in questione secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato e, a tal fine, le riesaminano prima della scadenza del periodo di quattro anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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