Art. 8
Snellimento delle verifiche di frontiera
In vigore dal 15 mar 2006
Snellimento delle verifiche di frontiera
1. In circostanze eccezionali ed impreviste le verifiche di frontiera alle frontiere esterne possono essere snellite. Tali circostanze eccezionali ed impreviste sono considerate sussistere quando eventi imprevedibili provocano un’intensità di traffico tale da rendere eccessivi i tempi di attesa ai valichi di frontiera e sono state sfruttate tutte le risorse in termini di organizzazione, di mezzi e di personale.
2. In caso di snellimento delle verifiche di frontiera a norma del paragrafo 1, le verifiche di frontiera all’ingresso hanno, in linea di principio, la precedenza sulle verifiche di frontiera all’uscita.
La decisione di snellire le verifiche è presa dalla guardia di frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera.
Tale snellimento è temporaneo, adattato alle circostanze che lo giustificano e attuato progressivamente.
3. Anche in caso di snellimento delle verifiche di frontiera la guardia di frontiera timbra i documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi sia in ingresso che in uscita, a norma dell’.
4. Ciascuno Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e alla Commissione una relazione sull’applicazione del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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