Art. 10

Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi

In vigore dal 15 mar 2006
Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi 1.   Sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi viene sistematicamente apposto un timbro al momento dell’ingresso e dell’uscita. In particolare, è apposto un timbro d’ingresso o di uscita: a) sui documenti dei cittadini di paesi terzi che consentono di attraversare la frontiera, muniti di un visto in corso di validità; b) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi ai quali sia stato rilasciato un visto alla frontiera da uno Stato membro; c) sui documenti che consentono di attraversare la frontiera che sono in possesso di cittadini di paesi terzi non soggetti all’obbligo del visto. 2.   È apposto un timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all’ di detta direttiva. È apposto un timbro d’ingresso o di uscita sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi familiari di cittadini di paesi terzi che beneficiano del diritto comunitario alla libera circolazione, ma che non presentano la carta di soggiorno di cui all’ della direttiva 2004/38/CE. 3.   Non è apposto il timbro d’ingresso o di uscita: a) sui documenti di viaggio di capi di Stato e personalità il cui arrivo sia stato preventivamente annunciato in forma ufficiale per via diplomatica; b) sulle licenze di pilota o sui tesserini di membro di equipaggio di un aeromobile; c) sui documenti di viaggio dei marittimi che soggiornano nel territorio di uno Stato membro soltanto per la durata dello scalo della nave e nella zona del porto di scalo; d) sui documenti di viaggio dell’equipaggio e dei passeggeri di navi da crociera che non sono soggetti alle verifiche di frontiera ai sensi dell’allegato VI, punto 3.2.3; e) sui documenti che consentono l’attraversamento della frontiera da parte dei cittadini di Andorra, Monaco e San Marino. Su richiesta di un cittadino di paese terzo è possibile rinunciare, in via eccezionale, all’apposizione del timbro di ingresso o di uscita qualora ciò possa causargli gravi difficoltà. In tal caso l’ingresso o l’uscita sono registrati su un foglio separato con la menzione del nome e del numero di passaporto. Questo foglio è consegnato al cittadino di paese terzo. 4.   Le modalità pratiche dell’apposizione del timbro sono stabilite nell’allegato IV. 5.   I cittadini di paesi terzi sono informati, quando possibile, dell’obbligo incombente alla guardia di frontiera di apporre un timbro sul loro documento di viaggio al momento dell’ingresso e dell’uscita, anche in caso di snellimento delle verifiche a norma dell’. 6.   Entro la fine del 2008 la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni relative all’apposizione di timbri sui documenti di viaggio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:562:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Apposizione di timbri sui documenti di viaggio dei cittadini di paesi terzi (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/562) — Testo vigente | Portale Normativo