Art. 6
Effettuazione delle verifiche di frontiera
In vigore dal 15 mar 2006
Effettuazione delle verifiche di frontiera
1. Le guardie di frontiera esercitano le loro funzioni nel pieno rispetto della dignità umana.
Tutte le misure adottate nell’esercizio delle loro funzioni sono proporzionate agli obiettivi perseguiti con tali misure.
2. Nell’effettuare le verifiche di frontiera, le guardie di frontiera non esercitano verso le persone discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale.
Storico versioni
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