Art. 8
Pesatura degli sbarchi
In vigore dal 23 feb 2006
Pesatura degli sbarchi
Le autorità competenti degli Stati membri provvedono affinché, prima della vendita, i quantitativi di sogliola comune del golfo di Biscaglia superiori a 300 chilogrammi siano pesati con bilance del tipo usato nei centri di vendita all'asta.
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