Art. 7
Margine di tolleranza
In vigore dal 23 feb 2006
Margine di tolleranza
In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2807/83 della Commissione, del 22 settembre 1983, che stabilisce le modalità di registrazione delle informazioni fornite sulle catture di pesci da parte degli Stati membri (6), il margine di tolleranza consentito, nella stima dei quantitativi di sogliola del golfo di Biscaglia tenuti a bordo, espressi in chilogrammi di peso vivo, è pari all'8 % della cifra figurante nel giornale di bordo. Si applica il fattore di conversione adottato dallo Stato membro di bandiera della nave.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:388:oj#art-7