Art. 5
Licenza speciale di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia
In vigore dal 23 feb 2006
Licenza speciale di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia
1. Gli Stati membri provvedono affinché le attività di pesca nelle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb per anno civile, effettuate da navi battenti le loro bandiere e immatricolate nei loro territori, durante le quali sono catturati e tenuti a bordo oltre 2 000 kg di sogliola siano subordinate al rilascio di una licenza di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia. Tale licenza è un permesso di pesca speciale rilasciato a norma dell' del regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali (4).
2. All'interno delle divisioni CIEM VIIIa e VIIIb è vietato catturare e tenere a bordo, trasbordare o sbarcare, per ogni uscita in mare, qualsiasi quantitativo di sogliola superiore a 100 kg, salvo che la nave in questione sia titolare di una licenza di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia.
3. Ciascuno Stato membro calcola la capacità complessiva, espressa in tonnellate di stazza lorda, delle sue navi che nel 2002, 2003 o 2004 hanno sbarcato oltre 2 000 kg di sogliola del golfo di Biscaglia. Questo valore è comunicato alla Commissione.
4. Su richiesta della Commissione, avanzata per iscritto, gli Stati membri trasmettono entro trenta giorni la documentazione relativa alle registrazioni delle catture effettuate dalle navi cui sono state rilasciate licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia.
5. Gli Stati membri calcolano ogni anno la capacità complessiva, espressa in tonnellate di stazza lorda, delle navi titolari di una licenza di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia che, dall'entrata in vigore del presente regolamento, hanno formato oggetto di una cessazione definitiva dalle attività di pesca fruendo di aiuti pubblici in virtù del disposto dell' del regolamento (CE) n. 2792/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca (5).
6. Ciascuno Stato membro rilascia licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia alle sue navi soltanto se la capacità complessiva di queste ultime non è superiore alla differenza tra la capacità complessiva stabilita a norma del paragrafo 3 del presente articolo e la capacità delle navi che formano oggetto di una cessazione definitiva dell'attività di pesca stabilita in conformità del paragrafo 5.
7. In deroga al paragrafo 6, laddove la Commissione abbia deciso, basandosi sui rapporti scientifici del CSTEP, che l'obiettivo riguardante il tasso di mortalità per pesca definito all', paragrafo 1, è stato conseguito, ciascuno Stato membro rilascia licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia alle sue navi soltanto qualora la capacità complessiva di queste ultime non sia superiore alla capacità complessiva delle navi titolari di licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia nell'anno precedente.
8. Le licenze di pesca per la sogliola del golfo di Biscaglia hanno una validità di un anno e durante la campagna di pesca non è rilasciata alcuna nuova licenza di pesca.
9. In deroga al paragrafo 8 del presente articolo, possono essere rilasciate nuove licenze a condizione che simultaneamente siano ritirate licenze ad una o più navi che fanno parte della stessa stazza lorda complessiva della nave o delle navi che ottengono le nuove licenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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