Art. 3

Disposizioni normative e fissazione del TAC annuale

In vigore dal 23 feb 2006
Disposizioni normative e fissazione del TAC annuale 1.   Una volta che la biomassa dello stock di riproduzione sia stimata dal CIEM pari o superiore al livello precauzionale di 13 000 tonnellate, il Consiglio decide a maggioranza qualificata sulla base di una proposta della Commissione: a) il livello del tasso di mortalità per pesca da conseguire a lungo termine; e b) un tasso di riduzione del tasso di mortalità per pesca da applicare fintantoché il livello del tasso di mortalità da conseguire per pesca deciso a norma della lettera a) non sia stato raggiunto. 2.   Ogni anno il Consiglio decide a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, il TAC per la sogliola del golfo di Biscaglia per l'anno seguente.
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