Art. 4
Procedura per la fissazione del TAC
In vigore dal 23 feb 2006
Procedura per la fissazione del TAC
1. Qualora la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia sia stata stimata inferiore alle 13 000 tonnellate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP), alla luce della relazione più recente del CIEM, il Consiglio decide un TAC che, conformemente alla stima del CSTEP, non superi un livello di catture che comporti una riduzione del 10 % del tasso di mortalità per pesca nell'anno di applicazione rispetto al tasso di mortalità per pesca stimato per l'anno precedente.
2. Qualora la biomassa dello stock di riproduzione della sogliola del golfo di Biscaglia sia stata stimata dal CSTEP, alla luce della relazione più recente del CIEM, pari o superiore a 13 000 tonnellate, il Consiglio decide un TAC che è fissato al livello di catture che, conformemente alla stima del CSTEP, è il più elevato tra:
a)
il TAC la cui applicazione corrisponde alla riduzione del tasso di mortalità per pesca deciso dal Consiglio in conformità dell', paragrafo 1, lettera b);
b)
il TAC la cui applicazione porterà al livello del tasso di mortalità per pesca da conseguire deciso dal Consiglio in conformità dell', paragrafo 1, lettera a).
3. Qualora l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 del presente articolo dia come risultato un TAC superiore di oltre il 15 % al TAC dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC superiore del 15 % al TAC di tale anno.
4. Qualora l'applicazione dei paragrafi 1 o 2 dia come risultato un TAC inferiore di oltre il 15 % al TAC dell'anno precedente, il Consiglio adotta un TAC inferiore del 15 % al TAC di tale anno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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