Art. 6
Procedura alternativa per la gestione dello sforzo
In vigore dal 23 feb 2006
Procedura alternativa per la gestione dello sforzo
1. In deroga all', uno Stato membro il cui contingente per la sogliola del golfo di Biscaglia sia inferiore al 10 % del TAC può attuare un metodo diverso di gestione dello sforzo. Tale metodo fissa un livello di riferimento dello sforzo di pesca pari allo sforzo di pesca del 2005. Gli Stati membri interessati provvedono affinché tale sforzo di pesca non superi il livello di riferimento nel 2006 e negli anni successivi.
2. La Commissione può chiedere agli Stati membri che hanno usufruito della deroga di cui al paragrafo 1 del presente articolo di presentare una relazione sull'attuazione di altri eventuali metodi di gestione dello sforzo. La Commissione trasmette tale relazione a tutti gli altri Stati membri.
3. Ai fini del paragrafo 1, lo sforzo di pesca è misurato come la somma, per anno civile, dei prodotti calcolati, per ciasuna nave interessata, della potenza motrice installata, misurata in kilowatt, moltiplicato per il numero di giorni di pesca nella zona in questione.
4. Nel 2009 e, successivamente, ogni tre anni il Consiglio decide a maggioranza qualificata, sulla base di una proposta della Commissione, le revisioni dei livelli di riferimento fissati a norma del paragrafo 1. Tali revisioni hanno lo scopo di assicurare una ripartizione appropriata delle possibilità di pesca.
5. A richiesta di uno Stato membro lo sforzo di pesca annuo massimo fissato a norma del paragrafo 1 può essere adeguato dalla Commissione, al fine di permettere a detto Stato membro di fruire pienamente delle sue possibilità di pesca della sogliola del golfo di Biscaglia. La richiesta è corredata di informazioni sui contingenti e lo sforzo disponibili. Le decisioni sono assunte dalla Commissione entro sei settimane dalla ricezione della richiesta, secondo la procedura di cui all'articolo 30, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2371/2002.
Storico versioni
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