Art. 1
Oggetto
In vigore dal 23 feb 2006
Oggetto
1. Il presente regolamento istituisce un piano pluriennale per lo sfruttamentto sostenibile dello stock di sogliola che vive nel golfo di Biscaglia (di seguito «sogliola del golfo di Biscaglia»).
2. Ai fini del presente regolamento, per «golfo di Biscaglia» si intende la zona marittima definita come divisioni VIIIa e VIIIb dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM).
Storico versioni
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