Art. 9

Notifica preliminare

In vigore dal 23 feb 2006
Notifica preliminare Il comandante di un peschereccio comunitario che ha operato nel golfo di Biscaglia e che intende trasbordare un quantitativo di sogliola tenuto a bordo o sbarcarlo in un porto o luogo di sbarco di un paese terzo comunica alle autorità competenti dello Stato di bandiera con un preavviso di almeno 24 ore, le seguenti informazioni: a) il nome del porto o del luogo di sbarco; b) l'ora prevista di arrivo in tale porto o luogo di sbarco; c) i quantitativi, espressi in chilogrammi di peso vivo, di tutte le specie di cui detiene a bordo quantitativi superiori a 50 kg. Detta notifica può essere effettuata anche da un rappresentante del comandante del peschereccio.
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Notifica preliminare (Art. 9 Regolamento (UE) 2006/388) — Testo vigente | Portale Normativo