Art. 10

Stivaggio separato della sogliola comune

In vigore dal 23 feb 2006
Stivaggio separato della sogliola comune 1.   È vietato tenere a bordo di un peschereccio comunitario quantitativi di sogliola comune mescolati con altre specie di organismi marini in un unico contenitore. 2.   I comandanti dei pescherecci comunitari prestano agli ispettori degli Stati membri l'assistenza necessaria per consentire loro di procedere ad un controllo incrociato tra i quantitativi dichiarati nel giornale di bordo e le catture di sogliola comune detenute a bordo.
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