Art. 5
In vigore dal 21 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:
1)
all’, lettera a), la data «1o gennaio 2003» è sostituita da «1o gennaio 2004»;
2)
all’, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il burro, il burro concentrato, la crema e i prodotti intermedi di cui al primo comma sono conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(*7)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3."
(*8)
GU L 139 del 30.4.2004 pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»;"
3)
all’articolo 13, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:
«b)
se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) 853/2004;»;
4)
all’articolo 47, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il burro concentrato soddisfa i requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;
5)
all’articolo 63, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)
che sono stati riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) 853/2004;»;
6)
all’articolo 72, lettera b), il testo del punto ii) è sostituito dal seguente:
«ii)
ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»;
7)
all’articolo 81, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, la categoria nazionale di qualità e la marchiatura d’identificazione previste all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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