Art. 5

In vigore dal 21 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue: 1) all’, lettera a), la data «1o gennaio 2003» è sostituita da «1o gennaio 2004»; 2) all’, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Il burro, il burro concentrato, la crema e i prodotti intermedi di cui al primo comma sono conformi ai requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8), in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004. (*7)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3." (*8)   GU L 139 del 30.4.2004 pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»;" 3) all’articolo 13, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: «b) se del caso, che sono stati riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) 853/2004;»; 4) all’articolo 47, paragrafo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Il burro concentrato soddisfa i requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»; 5) all’articolo 63, paragrafo 2, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) che sono stati riconosciuti a norma dell’ del regolamento (CE) 853/2004;»; 6) all’articolo 72, lettera b), il testo del punto ii) è sostituito dal seguente: «ii) ai requisiti dei regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e l’osservanza delle prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.»; 7) all’articolo 81, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il burro è consegnato al beneficiario in imballaggi recanti, in modo chiaramente leggibile e in caratteri indelebili, la categoria nazionale di qualità e la marchiatura d’identificazione previste all’articolo 72, lettera b), ed una o più delle diciture elencate nell’allegato XVI, punto 1.»
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2107:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo