Art. 2

In vigore dal 21 dic 2005
Nel regolamento (CE) n. 2771/1999, , paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) se è riconosciuta a norma dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) e dispone degli idonei impianti tecnici; (*3)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.» "
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/2107 — Testo vigente | Portale Normativo