Art. 4
In vigore dal 21 dic 2005
Il regolamento (CE) n. 214/2001 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)
se è riconosciuta a norma dell’ del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6) e dispone degli idonei impianti tecnici;
(*6)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»;"
2)
all’allegato I, il testo della nota 5 è sostituito dal seguente:
«(5)
Il latte utilizzato per la fabbricazione del latte scremato in polvere deve soddisfare i requisiti previsti all’allegato III, sezione IX, del regolamento (CE) n. 853/2004.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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