Art. 3
In vigore dal 21 dic 2005
Nel regolamento (CE) n. 2707/2000, , il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. L’aiuto è concesso per i prodotti che figurano nell’allegato I del presente regolamento a condizione che detti prodotti siano conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), in particolare ai requisiti relativi alla preparazione in uno stabilimento riconosciuto e alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(*4)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3."
(*5)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»
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Storico versioni
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