Art. 1
In vigore dal 21 dic 2005
Nel regolamento (CE) n. 174/1999, , il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per poter beneficiare di una restituzione, i prodotti di cui all’ del regolamento (CE) n. 1255/1999 devono essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), in particolare essere preparati in uno stabilimento riconosciuto e rispettare le prescrizioni relative alla marchiatura d’identificazione di cui all’allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004.
(*1)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3."
(*2)
GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.»
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Storico versioni
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