Art. 7
Riduzione delle tasse
In vigore dal 15 dic 2005
Riduzione delle tasse
1. Si applicano le seguenti riduzioni:
a)
per quanto riguarda le ispezioni: una riduzione del 90 % del diritto per le ispezioni di cui all’, paragrafo 4, e all’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 297/95;
b)
per quanto riguarda i pareri scientifici: una riduzione del 90 % del diritto per pareri scientifici di cui all’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 297/95;
c)
per quanto riguarda i servizi scientifici: una riduzione del 90 % dei diritti per servizi scientifici, di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 297/95.
2. I servizi amministrativi di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 297/95 sono forniti gratuitamente, tranne quando riguardano la distribuzione parallela di medicinali in base all’articolo 57, paragrafo 1, lettera o) del regolamento (CE) n. 726/2004.
3. In deroga alle lettere b) e c) del paragrafo 1, i pareri scientifici e i servizi scientifici per i medicinali qualificati come orfani, ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), sono forniti gratuitamente.
Storico versioni
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