Art. 5
Differimento del pagamento delle tasse
In vigore dal 15 dic 2005
Differimento del pagamento delle tasse
1. Il pagamento delle tasse seguenti è differito sino alla notifica della decisione finale relativa all’autorizzazione di commercializzazione o sino al ritiro della domanda:
a)
il diritto per la domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 297/95;
b)
il diritto percepita per le ispezioni realizzate al fine di esaminare la domanda di autorizzazione alla immissione sul mercato di un medicinale, ai sensi dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 297/95.
2. Le tasse di cui al paragrafo 1 devono essere pagate entro 45 giorni dalla data di comunicazione della decisione finale relativa all’autorizzazione di commercializzazione, o entro 45 giorni dalla data di comunicazione del ritiro della domanda.
Storico versioni
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