Art. 5

Differimento del pagamento delle tasse

In vigore dal 15 dic 2005
Differimento del pagamento delle tasse 1.   Il pagamento delle tasse seguenti è differito sino alla notifica della decisione finale relativa all’autorizzazione di commercializzazione o sino al ritiro della domanda: a) il diritto per la domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato di un medicinale, ai sensi dell’, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell’, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 297/95; b) il diritto percepita per le ispezioni realizzate al fine di esaminare la domanda di autorizzazione alla immissione sul mercato di un medicinale, ai sensi dell’, paragrafo 4, e dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 297/95. 2.   Le tasse di cui al paragrafo 1 devono essere pagate entro 45 giorni dalla data di comunicazione della decisione finale relativa all’autorizzazione di commercializzazione, o entro 45 giorni dalla data di comunicazione del ritiro della domanda.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2049:oj#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo