Art. 6

Esenzione condizionale dalle tasse

In vigore dal 15 dic 2005
Esenzione condizionale dalle tasse Fatto salvo quanto stabilito dall’, quando una domanda di autorizzazione alla commercializzazione è presentata per un medicinale che è già stato oggetto di una consulenza scientifica dell’Agenzia, la tassa per l’esame della domanda è dovuta solo se l’autorizzazione alla commercializzazione è concessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2049:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo