Art. 6
Esenzione condizionale dalle tasse
In vigore dal 15 dic 2005
Esenzione condizionale dalle tasse
Fatto salvo quanto stabilito dall’, quando una domanda di autorizzazione alla commercializzazione è presentata per un medicinale che è già stato oggetto di una consulenza scientifica dell’Agenzia, la tassa per l’esame della domanda è dovuta solo se l’autorizzazione alla commercializzazione è concessa.
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