Art. 8

Riduzione delle tasse per la fissazione di limiti massimi di residui dei medicinali veterinari

In vigore dal 15 dic 2005
Riduzione delle tasse per la fissazione di limiti massimi di residui dei medicinali veterinari 1.   Ai diritti di base ed ai diritti supplementari relativi ai limiti massimi di residui (LMR), di cui all’ del regolamento (CE) n. 297/95 si applica una riduzione del 90 %. 2.   La riduzione prevista al paragrafo 1 non è presa in considerazione nel calcolo della detrazione dei diritti relativi ai LMR dalla tassa dovuta per una domanda di autorizzazione all’immissione sul mercato o per una domanda di ampliamento dell’ autorizzazione alla immissione sul mercato, relative ad un medicinale contenente la sostanza per la quale è stato fissato il limite massimo di residui, quando tali domande sono presentate dallo stesso richiedente. Tale detrazione non può tuttavia essere superiore alla metà dei diritti cui si applica.
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