Art. 9
Riduzioni multiple di tasse
In vigore dal 15 dic 2005
Riduzioni multiple di tasse
In deroga agli , quando il richiedente potrebbe beneficiare, in relazione alla stessa tassa, anche di altre riduzioni previste dalla legislazione comunitaria, si applica al richiedente la riduzione più favorevole.
Non sono consentite riduzioni cumulative di tasse per una determinata tassa e un determinato richiedente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2005:2049:oj#art-9