Art. 11
Ufficio PMI
In vigore dal 15 dic 2005
Ufficio PMI
1. Il direttore esecutivo dell’agenzia stabilisce strutture amministrative e procedure specifiche per l’istituzione dell’ufficio PMI.
2. L’ufficio PMI svolge i seguenti compiti:
a)
consigliare i richiedenti in merito alle fasi amministrative e procedurali necessarie per l’adempimento delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 726/2004;
b)
garantire l’esame adeguato di tutte le richieste e domande presentate dallo stesso richiedente e collegate ad un particolare medicinale;
c)
organizzare seminari e sessioni di formazione per i richiedenti sulle fasi amministrative e procedurali necessarie l’adempimento delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 726/2004.
Storico versioni
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