Art. 11

Ufficio PMI

In vigore dal 15 dic 2005
Ufficio PMI 1.   Il direttore esecutivo dell’agenzia stabilisce strutture amministrative e procedure specifiche per l’istituzione dell’ufficio PMI. 2.   L’ufficio PMI svolge i seguenti compiti: a) consigliare i richiedenti in merito alle fasi amministrative e procedurali necessarie per l’adempimento delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 726/2004; b) garantire l’esame adeguato di tutte le richieste e domande presentate dallo stesso richiedente e collegate ad un particolare medicinale; c) organizzare seminari e sessioni di formazione per i richiedenti sulle fasi amministrative e procedurali necessarie l’adempimento delle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 726/2004.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2005:2049:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo