Art. 4

In vigore dal 28 nov 2005
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 è modificato come segue: 1) all’, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente: «6.   Qualora il prodotto di cui trattasi sia oggetto di scambi intracomunitari o venga esportato in paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro, viene rilasciato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*1), un esemplare di controllo T 5. Detto esemplare reca, nella casella 104, alla voce “Altro”, una delle diciture elencate nell’allegato IV. (*1)   GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1 »;" 2) è aggiunto l’allegato IV figurante nell’allegato III del presente regolamento.
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