Art. 4
In vigore dal 28 nov 2005
Il regolamento (CEE) n. 1722/93 è modificato come segue:
1)
all’, il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
«6. Qualora il prodotto di cui trattasi sia oggetto di scambi intracomunitari o venga esportato in paesi terzi attraverso il territorio di un altro Stato membro, viene rilasciato, conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (*1), un esemplare di controllo T 5.
Detto esemplare reca, nella casella 104, alla voce “Altro”, una delle diciture elencate nell’allegato IV.
(*1)
GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1
»;"
2)
è aggiunto l’allegato IV figurante nell’allegato III del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2005:1950:oj#art-4