Art. 3

In vigore dal 28 nov 2005
Nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 sono soppressi i nomi dei seguenti paesi: 1) nella zona I: Malta, Cipro; 2) nella zona II: Polonia, Repubblica federativa ceca e slovacca, Ungheria, Estonia, Lettonia e Lituania; 3) nella zona III: Slovenia.
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Art. 3 Regolamento (UE) 2005/1950 — Testo vigente | Portale Normativo