Art. 3
In vigore dal 28 nov 2005
Nell’allegato del regolamento (CEE) n. 2145/92 sono soppressi i nomi dei seguenti paesi:
1)
nella zona I: Malta, Cipro;
2)
nella zona II: Polonia, Repubblica federativa ceca e slovacca, Ungheria, Estonia, Lettonia e Lituania;
3)
nella zona III: Slovenia.
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