Art. 2

In vigore dal 28 nov 2005
Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato come segue: 1) all’, paragrafo 1, il testo del secondo comma, è sostituito dal seguente: «Il modello del certificato d’origine da utilizzare figura nell’allegato I.»; 2) all’, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   La prova di cui all’, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3491/90 è addotta mediante l’iscrizione, da parte delle autorità competenti del Bangladesh, alla voce “Osservazioni” del certificato d’origine, di una delle diciture elencate nell’allegato II.»; 3) all’, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) nella casella 20 e nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato III;»; 4) il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente: «Allegato I»; 5) sono aggiunti gli allegati II e III figuranti nell’allegato II del presente regolamento.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2005/1950 — Testo vigente | Portale Normativo