Art. 2
In vigore dal 28 nov 2005
Il regolamento (CEE) n. 862/91 è modificato come segue:
1)
all’, paragrafo 1, il testo del secondo comma, è sostituito dal seguente:
«Il modello del certificato d’origine da utilizzare figura nell’allegato I.»;
2)
all’, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1. La prova di cui all’, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3491/90 è addotta mediante l’iscrizione, da parte delle autorità competenti del Bangladesh, alla voce “Osservazioni” del certificato d’origine, di una delle diciture elencate nell’allegato II.»;
3)
all’, paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
«a)
nella casella 20 e nella casella 24, una delle diciture elencate nell’allegato III;»;
4)
il titolo dell’allegato è sostituito dal seguente: «Allegato I»;
5)
sono aggiunti gli allegati II e III figuranti nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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